Decreto legislativo 163/2006
Art. 97 — Procedimento di approvazione dei progetti
Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nota all'art. 97: - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veano le note all'art. 2.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 1/01 — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la cautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all…
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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