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Decreto legislativo 163/2006

Art. 97 — Procedimento di approvazione dei progetti

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/12/163/art/97parte di Decreto legislativo 163/2006
Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nota all'art. 97: - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veano le note all'art. 2.

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