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Decreto legislativo 163/2006

Art. 54 — Procedure per l'individuazione degli offerenti (art

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/12/163/art/54parte di Decreto legislativo 163/2006
Art. 54. Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 28, direttiva 2004/18) 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice. 2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. 3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo. 4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

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