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Decreto legislativo 163/2006

Art. 43 — Norme di garanzia della qualita' (art

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/12/163/art/43parte di Decreto legislativo 163/2006
Art. 43. Norme di garanzia della qualita' (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.

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