Decreto legislativo 163/2006
Art. 198 — Ambito di applicazione (art
Art. 198. Ambito di applicazione (art. 1, d.lgs. n. 30/2004) 1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Nota all'art. 198: - Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vedi le note all'art. 197.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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