Decreto legislativo 163/2006
Art. 100 — Concorsi di progettazione esclusi (art
Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17) 1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano: a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni); b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo; c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attivita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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