Decreto legislativo 160/2006
Art. 27 — Corsi di formazione
Art. 27. Corsi di formazione 1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimita' ha una validita' di sette anni, salva la facolta' per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.
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