Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 160/2006Art. 18
Decreto legislativo 160/2006

Art. 18 — Posti vacanti nella funzione requirente

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/05/160/art/18parte di Decreto legislativo 160/2006
Art. 18. Posti vacanti nella funzione requirente 1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 160/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.