Decreto legislativo 152/2006
Art. 44 — termini del procedimento
Art. 44. (termini del procedimento) 1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilita' dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.