Decreto legislativo 152/2006
Art. 32 — procedura di verifica
Art. 32. (procedura di verifica) 1. Per i progetti di cui all'articolo 23, commi 1, lettera c), e 4, lettere a), b) e c), il committente o proponente richiede preliminarmente all'autorita' competente la verifica ivi prevista. Le informazioni che il committente o proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente. 2. Nel caso in cui l'autorita' competente ritenga che il progetto debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, si applicano gli articoli 26 e seguenti. 3. L'autorita' competente deve pronunciarsi entro i sessanta giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio inadempimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche' l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
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- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 50, comma 1, lettera r)) la modifica dell'art. 32, comma 1 e l'introduzione del comma 5-quater all'art. 32; (con l'art. 50, comma 3) la modifica dell'art. 32, commi 1 e 5-quat…
Inserisce · 1
- L. 167/11 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Iautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 32-bis.
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