Decreto legislativo 152/2006
Art. 307 — notificazione delle misure preventive e di ripristino
Art. 307. (notificazione delle misure preventive e di ripristino) 1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
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