Decreto legislativo 152/2006
Art. 298 — disposizioni transitorie e finali
Art. 298. (disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, a partire dalla data in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 2. 2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
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- L. 167/11 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Iautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera s)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 298-bis; (con l'art. 18, comma 1, lettera t)) la modifica dell'art. 298-bis, comma 3; (con l'art. 18, …
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