Decreto legislativo 152/2006
Art. 260 — attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Art. 260. (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
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- D.L. 101/08 — Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nellautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) la modifica dell'art. 260-bis.
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