Decreto legislativo 152/2006
Art. 237 — criteri direttivi dei sistemi di gestione
Art. 237. (criteri direttivi dei sistemi di gestione) 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il massimo rendimento possibile.
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- L. 167/11 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Iautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 237-ter, comma 1, lettera b); (con l'art. 18, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 237-ter, comma 1, lettera c).
Inserisce · 1
- L. 167/11 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Iautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 237-novies.
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