Decreto legislativo 152/2006
Art. 184 — classificazione
Art. 184. (classificazione) 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivita' commerciali; f) i rifiuti da attivita' di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attivita' di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto. 5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
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Modifica · 4
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 35, comma 2) la modifica dell'art. 184, comma 5-bis.
- D.L. 69/06 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 41, comma 2) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 184-b…
- D.L. 32/04 — Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'aautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 1, comma 19) la modifica dell'art. 184-ter, comma 3.
- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267), ha disposto (con l'art. 4, comma 6-quater) l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all'art. 184-quater.
Abroga · 2
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 184-ter, comma 3, alinea; (con l'art. 34, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 184-ter, comma 3-ter; (con l'art. 34, comma…
- D.P.R. 120/06 — Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e roccautoritativoha disposto (con l'art. 31, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 184-bis.
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