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Decreto legislativo 152/2006

Art. 156 — riscossione della tariffa

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/156parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 156. (riscossione della tariffa) 1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate. Nota all'art. 156: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante " Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, n. 268 (S.O.).

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