Decreto legislativo 152/2006
Art. 139 — obblighi del condannato
Art. 139. (obblighi del condannato) 1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. Nota all'art. 139: - L'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato alle note dell'art. 138.
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