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Decreto legislativo 152/2006

Art. 13 — informazioni circa la decisione

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/13parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 13. (informazioni circa la decisione) 1. I giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che e' tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3. 2. I medesimi giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorita' competente alle altre autorita' ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.

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