Decreto legislativo 152/2006
Art. 127 — fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Art. 127. (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) 1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. Nota all'art. 127: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.
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