Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 152/2006Art. 102
Decreto legislativo 152/2006

Art. 102 — scarichi di acque termali

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/102parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 102. (scarichi di acque termali) 1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma 5: a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente; b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche; c) in reti fognarie, purche' vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorita' di ambito; d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 101 Art. 103 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.