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Decreto legislativo 192/2005

Art. 7 — Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

ELI /it/decreto-legislativo/2005/08/19/192/art/7parte di Decreto legislativo 192/2005
Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

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