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Decreto legislativo 192/2005

Art. 12 — Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

ELI /it/decreto-legislativo/2005/08/19/192/art/12parte di Decreto legislativo 192/2005
Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.

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