Decreto legislativo 82/2005
Art. 6 — Utilizzo della posta elettronica certificata
Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005, reca "Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata".
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- D.L. 179/10 — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 5, comma 3) l'introduzione dell'art. 6-bis.
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 6-bis, commi 2 e 5.
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 38, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 6-quater, comma 3.
- D.L. 152/11 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6-quater, comma 3.
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