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Decreto legislativo 30/2005

Art. 69 — Onere di attuazione

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/69parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 69. Onere di attuazione 1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. 2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa. 3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

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