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Decreto legislativo 30/2005

Art. 66 — Diritto di brevetto

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/66parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 66. Diritto di brevetto 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

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