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Decreto legislativo 30/2005

Art. 4 — Priorita'

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/4parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 4. Priorita' 1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorita', una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprieta' industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta' vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. 2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi. 3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

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