Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 30/2005Art. 222
Decreto legislativo 30/2005

Art. 222 — Tariffa professionale

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/222parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 222. Tariffa professionale 1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d). 2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 30/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 221 Art. 223 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.