Decreto legislativo 30/2005
Art. 219 — Sedute del Consiglio dell'ordine
Art. 219. Sedute del Consiglio dell'ordine 1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
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