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Decreto legislativo 30/2005

Art. 191 — Scadenza dei termini

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/191parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 191. Scadenza dei termini 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. 2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.

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