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Decreto legislativo 30/2005

Art. 185 — Raccolta dei titoli di proprieta' industriale

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/185parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 185. Raccolta dei titoli di proprieta' industriale 1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato. 2. I titoli di proprieta' industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono: a) la data e il numero della domanda; b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica; c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia; d) il cognome ed il nome dell'autore; e) gli estremi della priorita' rivendicata; f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa denominazione. 3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono raccolti in registri. 4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

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