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Decreto legislativo 30/2005

Art. 16 — Rinnovazione

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/16parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 16. Rinnovazione 1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. 2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. 3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai rispettivi titolari. 4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra. Nota all'art. 16: - La legge 27 aprile 1982, n. 243, recante «Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1982, n. 130, supplemento ordinario.

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