Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 30/2005Art. 140
Decreto legislativo 30/2005

Art. 140 — Diritti di garanzia

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/140parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 140. Diritti di garanzia 1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale devono essere costituiti per crediti di denaro. 2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e' determinato dall'ordine delle trascrizioni. 3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e' eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata. 4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 30/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 139 Art. 141 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.