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Decreto legislativo 30/2005

Art. 130 — Disposizioni comuni

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/130parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 130. Disposizioni comuni 1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. 5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia. Nota all'art. 130: - Per il testo dell'art. 675 del codice di procedura civile, si veda la nota all'art. 128.

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