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Decreto legislativo 30/2005

Art. 103 — Novita'

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/103parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 103. Novita' 1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta': a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

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