Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 30/2005Art. 101
Decreto legislativo 30/2005

Art. 101 — Costitutore

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/101parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 101. Costitutore 1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore: a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta'; b) la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 30/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 100 Art. 102 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.