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Decreto legislativo 102/2004

Art. 13 — Vigilanza

ELI /it/decreto-legislativo/2004/03/29/102/art/13parte di Decreto legislativo 102/2004
Art. 13. Vigilanza 1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, e' sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneita'. 2. Le regioni provvedono: a) a controllare, con periodicita' almeno biennale, il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi; b) ad esprimere il parere di ammissibilita' al contributo, sulla base del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante la spesa e le modalita' di riscossione della quota di premio a carico delle aziende agricole associate, e, sulla base della relazione del collegio sindacale, sulle verifiche effettuate sulle polizze e sull'attivita' mutualistica.

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