Decreto legislativo 42/2004
Art. 96
Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
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