Decreto legislativo 42/2004
Art. 86
Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea 1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 42/2004 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.