Decreto legislativo 42/2004
Art. 52
Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
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- D.L. 83/05 — Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 52, comma 1-ter.
- D.L. 78/06 — Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)autoritativo, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188), ha disposto (con l'art. 16, comma 1-ter, lettere a) e b)) la modifica dell'art. …
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