Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 42/2004Art. 39
Decreto legislativo 42/2004

Art. 39

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/39parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 39 Interventi conservativi su beni dello Stato 1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. 2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. 3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla citta' metropolitana.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 42/2004 · fonte Normattiva ↗

← Art. 38 Art. 40 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.