Decreto legislativo 42/2004
Art. 36
Articolo 36 Erogazione del contributo 1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. 2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
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