Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 42/2004Art. 27
Decreto legislativo 42/2004

Art. 27

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/27parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 27 Situazioni di urgenza 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 42/2004 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.