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Decreto legislativo 42/2004

Art. 19

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/19parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 19 Ispezione 1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

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