Decreto legislativo 42/2004
Art. 177
Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali 1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
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