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Decreto legislativo 42/2004

Art. 162

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/162parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 162 Violazioni in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. Nota all'art. 162: - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.

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