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Decreto legislativo 42/2004

Art. 158

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/158parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 158 Disposizioni regionali di attuazione 1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Nota all'art. 158: - Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.

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