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Decreto legislativo 42/2004

Art. 15

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/15parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 15 Notifica della dichiarazione 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

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