Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 42/2004Art. 138
Decreto legislativo 42/2004

Art. 138

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/138parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 138 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3. 2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 42/2004 · fonte Normattiva ↗

← Art. 137 Art. 139 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.