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Decreto legislativo 42/2004

Art. 131

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/131parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 131 Salvaguardia dei valori del paesaggio 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

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