Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 42/2004Art. 118
Decreto legislativo 42/2004

Art. 118

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/118parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 118 Promozione di attivita' di studio e ricerca 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. 2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 42/2004 · fonte Normattiva ↗

← Art. 117 Art. 119 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.