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Decreto legislativo 42/2004

Art. 114

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/114parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 114 Livelli di qualita' della valorizzazione 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli uniformi di qualita' della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico. 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. 3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

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